ASSEGNO NATALITA' INPS

L'INPS ricorda in una nota l'obbligo, per gli utenti che hanno presentato domanda di assegno nel 2015, della presentazione della DSU per l'anno in corso entro e non oltre il prossimo 31 dicembre 2016.

Nella nota viene ribadito altresì che la sussistenza di un Isee in corso di validità nei singoli anni di concessione del beneficio è un requisito di legge previsto non solo per l'accoglimento delle domande nel primo anno di spettanza della prestazione, ma anche per la prosecuzione del beneficio negli anni successivi al primo

Si segnala che in caso di mancata presentazione della DSU entro il 31 dicembre 2016, le conseguenze saranno sia la perdita delle mensilità per il 2016 che la decadenza della domanda di assegno presentata a suo tempo nel 2015.

In tal caso, l'utente che abbia i requisiti di legge per accedere al beneficio in questione potrà presentare una nuova domanda di assegno nel 2017 ma le mensilità spetteranno a partire dal mese di presentazione della nuova domanda senza possibilità di recuperare le mensilità relative al 2016.

Il termine di validità di ogni DSU scade il 15 gennaio dell’anno successivo a quello della sua presentazione. Pertanto, decorso tale termine, non si può utilizzare la DSU scaduta ma occorre ogni anno presentarne un’altra. Quindi, in caso di mancata presentazione di una nuova DSU, il beneficio viene sospeso finché non si presenta una nuova DSU. Mentre il richiedente è tenuto a presentare ogni anno la DSU, per le domande in essere non va invece presentata una nuova domanda.
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